rinunzia alla procedura ex art. 2441, c. 6, e aumento contro apporto in natura, senza sovrapprezzo


 

art. 2441, c. 6: Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

La  relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre

 


 

Not. Turchetta Dott.Paolo

pturchetta@notariato.it

16.06.2001

 

La X Spa deve aumentare il capitale sociale mediante il conferimento di un immobile da parte di uno dei soci, nella specie il presidente del consiglio di amministrazione. Il capitale è diviso tra il socio conferente (35%) ed altri due soci (65% complessivo).

 

In base al disposto del dell'art. 2441, c. 5, c.c., è escluso il diritto di opzione da parte dei soci non conferenti  ma poichè l'operazione viene fatta con il consenso unanime si intende rinunciare alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 2441 ed emettere le nuova azioni ad un prezzo pari al loro valore nominale e senza imposizione di un sovrapprezzo,  per il quale non esistono le condizioni considerato che la società ha iniziato di recente ad operare.

 

Qualora si reputi  possibile rinunziare in blocco alla procedura in questione, occorrerebbe comunque una situazione patrimoniale per giustificare la mancata imposizione di un sovrapprezzo  o è sufficiente il consenso dei soci ? 

 

 


 

Ernesto Quinto Bassi

ebassi@notariato.it

20.06.2001

 

Concordo con la tesi che intravede nel  sesto comma  dell’art. 2441, c.c., una disposizione dettata a tutela di un interesse personale del singolo socio (il diritto di opzione è diritto personale del socio) e non ho problemi ad ammettere che ogni socio possa rinunziarvi esprimendo il proprio parere in tal senso in una assemblea totalitaria che deve concludersi con un verbale all’unanimità per escludere in blocco la procedura.

 

Per quanto riguarda, invece, la mancanza di un sovrapprezzo sulle azioni di nuova emissione per le quali è stato escluso il diritto di opzione, ritengo che sia quantomeno opportuno cautelarsi richiedendo la redazione di  una situazione patrimoniale dalla quale risulta senza equivoci che non si intendono sacrificare gli interessi della società (tali sono infatti gli interessi che giustificano il sovrapprezzo).