rinunzia alla procedura ex art. 2441, c. 6, e aumento contro apporto
in natura, senza sovrapprezzo
art. 2441, c. 6: Le
proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora
l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in
ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.
La relazione deve essere comunicata dagli
amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea.
Entro quindici
giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del
collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente
del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati
nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e
finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La
deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore
del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre
Not. Turchetta Dott.Paolo
16.06.2001
La X Spa deve aumentare il capitale
sociale mediante il conferimento di un immobile da parte di uno dei soci, nella
specie il presidente del consiglio di amministrazione. Il capitale è diviso tra
il socio conferente (35%) ed altri due soci (65% complessivo).
In base al disposto del dell'art.
2441, c. 5, c.c., è escluso il diritto di opzione da parte dei soci non
conferenti ma poichè l'operazione viene fatta con il consenso unanime si
intende rinunciare alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 2441 ed
emettere le nuova azioni ad un prezzo pari al loro valore nominale e senza
imposizione di un sovrapprezzo, per il quale non esistono le condizioni
considerato che la società ha iniziato di recente ad operare.
Qualora si reputi possibile rinunziare in blocco alla procedura
in questione, occorrerebbe comunque una situazione patrimoniale per
giustificare la mancata imposizione di un sovrapprezzo o è sufficiente il
consenso dei soci ?
Ernesto Quinto Bassi
20.06.2001
Concordo con la
tesi che intravede nel sesto comma dell’art. 2441, c.c., una disposizione
dettata a tutela di un interesse personale del singolo socio (il diritto di
opzione è diritto personale del socio) e non ho problemi ad ammettere che ogni
socio possa rinunziarvi esprimendo il proprio parere in tal senso in una assemblea
totalitaria che deve concludersi con un verbale all’unanimità per escludere in
blocco la procedura.
Per quanto
riguarda, invece, la mancanza di un sovrapprezzo sulle azioni di nuova
emissione per le quali è stato escluso il diritto di opzione, ritengo che sia
quantomeno opportuno cautelarsi richiedendo la redazione di una situazione patrimoniale dalla quale
risulta senza equivoci che non si intendono sacrificare gli interessi della
società (tali sono infatti gli interessi che giustificano il sovrapprezzo).